22 Gennaio 2026
Bilanciamento digitale e libertà imprenditoriali(1)
Il DSA ridefinisce la libertà d’impresa digitale, bilanciando mercato, diritti fondamentali e responsabilità delle piattaforme nell’ordinamento UE.

Il Digital Services Act come scelta di politica del diritto

Ogni intervento normativo, anche quando si presenta come tecnicamente neutro, incorpora una visione del mondo, e il Digital Services Act (DSA) non fa eccezione.

Esso si colloca come strumento di riassetto ordinamentale dello spazio digitale, orientato a rafforzare la tutela dei diritti fondamentali e, al contempo, a ridefinire i confini della libertà d’iniziativa economica.

La libertà d’impresa non viene negata. Viene, piuttosto, ricollocata entro un perimetro di responsabilità giuridicamente qualificata, nel quale l’agire economico digitale deve misurarsi con valori di rango costituzionale e sovranazionale.

La libertà d’impresa come diritto fondamentale “condizionato”

L’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce la libertà d’impresa quale diritto fondamentale. Un diritto, tuttavia, non assoluto.

La stessa impostazione emerge dall’art. 41 della Costituzione italiana, che subordina l’iniziativa economica privata al rispetto dell’utilità sociale, della dignità umana e di interessi collettivi primari.

Il DSA si inserisce esattamente in questa traiettoria. Non annichilisce la libertà d’impresa, ma la sottopone a un processo di bilanciamento dinamico con altri diritti e interessi meritevoli di tutela.

Il legislatore europeo opera così una scelta chiara: nessun diritto può diventare “tiranno” rispetto agli altri.

Bilanciamento, proporzionalità e razionalità pratica

Il DSA si fonda su un’architettura giuridica che richiama esplicitamente i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Non vi è spazio per automatismi.

Il bilanciamento tra diritti fondamentali deve essere concreto, contestuale, non astratto.

La giurisprudenza costituzionale italiana, richiamata nel testo, chiarisce che la tutela dei diritti deve essere sistemica. Ogni espansione incontrollata genera una compressione indebita di altre situazioni giuridiche.
Il DSA recepisce questa impostazione e la trasla nel contesto digitale, dove il potere economico delle piattaforme assume una dimensione para-istituzionale

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L’impatto del DSA sul mercato digitale

Il Regolamento incide inevitabilmente sui margini di autonomia economica dei prestatori di servizi intermediari, delle piattaforme online e dei motori di ricerca. Ma lo fa perseguendo un obiettivo dichiarato: il corretto funzionamento del mercato interno.

Il mercato non viene sacrificato. Viene riordinato.

Il DSA introduce obblighi di trasparenza, diligenza e accountability che limitano alcune strategie di mercato, ma al contempo rafforzano la fiducia degli utenti, professionali e non. È un intervento che mira a stabilizzare l’ecosistema digitale, evitando asimmetrie informative e abusi di posizione.

Un approccio bidirezionale alla libertà d’impresa

Uno degli aspetti più sofisticati del DSA è il suo approccio bifronte. Da un lato, comprime la libertà d’impresa delle grandi piattaforme. Dall’altro, protegge e valorizza la libertà economica dei loro utenti e contraenti.

Professionisti, imprese e operatori economici che utilizzano le piattaforme digitali vengono sottratti a dinamiche contrattuali opache e squilibrate. La libertà d’impresa, così, non scompare, ma si redistribuisce lungo la filiera digitale.

È una libertà meno assoluta. Ma più equamente allocata.

Restrizioni non arbitrarie e tutela dei diritti fondamentali

Il DSA insiste sul carattere non arbitrario e non discriminatorio delle restrizioni imposte. Le piattaforme, soprattutto quelle di dimensioni molto grandi, sono chiamate a tenere conto della libertà di espressione, del pluralismo informativo e dei diritti umani riconosciuti anche a livello internazionale.

Il bilanciamento non si esaurisce entro i confini dell’Unione. Si apre a una prospettiva multilivello, che integra principi sovranazionali e soft law globale.

Micro e piccole imprese: una tutela differenziata

Il legislatore europeo mostra consapevolezza dei rischi di sovra-regolazione. Per questo motivo, il DSA esclude micro e piccole imprese da alcuni obblighi particolarmente onerosi, salvo il caso delle piattaforme di dimensioni molto grandi.

Si tratta di una scelta significativa. La libertà d’impresa viene protetta in modo selettivo, premiando gli operatori più fragili e riducendo il rischio di barriere all’ingresso nel mercato digitale.

Una normativa non neutrale, da rivalutare nel tempo

Il DSA non è una normativa neutrale. Plasma modelli di business. Influenza le strategie imprenditoriali. Condiziona, in ultima analisi, i modelli di mondo digitalmente ammissibili.

Proprio per questo, il Regolamento prevede una rivalutazione periodica dei suoi effetti, con particolare attenzione all’impatto su micro, piccole e medie imprese. È una clausola di prudenza normativa. Un riconoscimento implicito della mutevolezza del contesto tecnologico.

Considerazioni conclusive

Il Digital Services Act non segna la fine della libertà d’impresa digitale. Ne segna la trasformazione.

Da libertà espansiva e talvolta incontrollata, essa diventa libertà responsabile, incardinata in un sistema di diritti fondamentali interdipendenti. L’equilibrio è delicato. La tenuta dipenderà dall’interpretazione e dall’enforcement.

Sarà la prassi applicativa, e soprattutto la giurisprudenza, a stabilire se questo nuovo assetto saprà coniugare innovazione, mercato e diritti senza sacrificare l’uno sull’altare dell’altro

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