Con il provvedimento n. 621 del 23 ottobre 2025 (premere qui per leggere), il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione di 150.000 euro a un primario ente radiotelevisivo nazionale per la diffusione televisiva di una conversazione privata tra un Ministro della Repubblica e il relativo coniuge.
Il caso impone un’analisi rigorosa dell’equilibrio tra libertà di informazione e tutela della riservatezza, affrontato dall’Autorità con un’impostazione di particolare sistematicità.
Origine della vicenda e contenuto della segnalazione
Due interessati – rispettivamente un alta figura istituzionale e il suo coniuge – hanno segnalato al Garante che, durante una puntata di un programma di approfondimento giornalistico, erano stati trasmessi frammenti audio di una conversazione privata, captata in contesto esclusivamente familiare.
Secondo i segnalanti, la diffusione era avvenuta senza consenso, in assenza di reale necessità informativa e mediante materiale proveniente da fonti non chiaramente note.
Il comportamento dell’emittente
L’emittente ha sostenuto che la trasmissione dell’audio fosse indispensabile per rappresentare al pubblico una vicenda ritenuta di interesse generale, poiché collegata all’esercizio di funzioni pubbliche da parte della figura istituzionale coinvolta.
Secondo la difesa, la pubblicazione dell’audio avrebbe consentito agli spettatori di comprendere la dinamica dei fatti e valutare l’eventuale influenza di elementi personali sulle decisioni amministrative.
Il quadro normativo applicato
L’Autorità ha applicato un complesso tessuto normativo composto da:
- art. 5, par. 1, lett. c), GDPR (principio di minimizzazione);
- art. 137, comma 3, Codice Privacy, relativo ai limiti al diritto di cronaca;
- art. 6 delle Regole deontologiche dell’attività giornalistica, che consente la diffusione di dati personali solo se “indispensabili” alla comprensione del fatto;
- art. 85 GDPR, che disciplina il bilanciamento tra libertà di espressione e protezione dei dati.
L’Autorità ha richiamato, inoltre, il valore costituzionale della segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.), sottolineando che la tutela si estende anche agli elementi esterni della comunicazione (identità, luogo, circostanze).
Le valutazioni del Garante
Il Garante ha ritenuto illegittima la condotta dell’emittente, ponendo alcuni punti fermi:
- non basta il “rilievo pubblico” dei protagonisti per giustificare la diffusione di contenuti privati;
- l’informazione deve essere indispensabile, non semplicemente “funzionale” o utile alla narrazione giornalistica;
- la conversazione trasmessa atteneva alla sfera intima e familiare, dunque protetta da una tutela rafforzata;
- l’audio non era necessario per comprendere la vicenda; costituiva piuttosto una scelta editoriale priva di base giuridica.
L’emittente avrebbe inoltre confuso la valutazione deontologica (di competenza dell’Ordine professionale) con quella giuridica, che invece spetta unicamente all’Autorità garante.
La decisione
Alla luce delle violazioni accertate, il Garante ha:
- dichiarato illecito il trattamento dei dati personali contenuti nei frammenti audio;
- imposto il divieto di ulteriori trattamenti, inclusa la pubblicazione online e negli archivi digitali, salvo la mera conservazione per finalità giudiziarie;
- applicato una sanzione pecuniaria di 150.000 euro, tenendo conto
- della gravità della violazione;
- della delicatezza dei dati diffusi;
- della presenza di precedenti violazioni in materia giornalistica da parte dell’ente interessato.
Il principio di essenzialità dell’informazione
Il provvedimento chiarisce la portata del principio di essenzialità dell’informazione: il giornalismo d’inchiesta non può giustificare la divulgazione di contenuti privati quando questi non risultino strettamente necessari alla comprensione del fatto di interesse pubblico.
La sfera familiare — anche di soggetti che ricoprono incarichi pubblici — rimane tutelata e inviolabile se non emerge un interesse pubblico concreto, attuale e proporzionato.
L’Autorità ribadisce che la libertà di stampa non consente scorciatoie: la qualità dell’informazione passa dalla legalità del trattamento dei dati.
