18 Gennaio 2026
Tecnologia e Giustizia Digitale
Linee guida UE 2025 sui modelli di intelligenza artificiale general-purpose: obblighi, rischi sistemici, esenzioni open-source e nuove regole di conformità.

Il 18 luglio 2025 la Commissione europea ha pubblicato le Linee guida sull’ambito delle obbligazioni per i modelli di intelligenza artificiale per finalità generali (premere qui per leggere), previste dal Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Queste linee guida chiariscono i profili più complessi dell’applicazione della normativa, con particolare attenzione ai modelli general-purpose e ai modelli considerati a rischio sistemico.


Il ruolo dei modelli di intelligenza artificiale general-purpose

La Commissione definisce come general-purpose AI model quei modelli capaci di eseguire un’ampia gamma di compiti distinti, integrabili in diversi sistemi e applicazioni. Non rientrano invece in questa categoria i modelli sviluppati esclusivamente per attività di ricerca o prototipazione.

Elemento cruciale per la qualificazione è il training compute, ossia la quantità di risorse computazionali impiegate nell’addestramento. Un modello che supera la soglia di 10^23 FLOP e che sia in grado di generare linguaggio, immagini o video viene in via indicativa considerato un modello di intelligenza artificiale general-purpose.


La categoria dei modelli con rischio sistemico

Il regolamento introduce la figura dei general-purpose AI models with systemic risk, ossia modelli talmente potenti da poter produrre impatti rilevanti su salute, sicurezza, diritti fondamentali e mercato interno.

Un modello è presunto a rischio sistemico quando l’addestramento supera i 10^25 FLOP. In tali casi, i provider sono sottoposti ad obblighi ulteriori:

  • valutazioni periodiche delle capacità e dei rischi,
  • notifica immediata alla Commissione,
  • gestione continua degli incidenti gravi,
  • garanzie di cybersecurity avanzata lungo tutto il ciclo di vita del modello.

Provider e obblighi lungo la catena del valore

La qualifica di provider non riguarda solo chi sviluppa ex novo un modello, ma anche chi lo immette sul mercato sotto il proprio nome o marchio, persino a titolo gratuito. La nozione di placing on the market è ampia e comprende: distribuzione tramite librerie software, API, cloud, app store, repository pubblici o integrazione in chatbot e sistemi aziendali.

Un tema centrale è quello dei downstream modifiers, ossia gli attori che modificano un modello esistente. Questi diventano provider a tutti gli effetti quando le modifiche incidono significativamente su generalità, capacità o rischi sistemici del modello.


Le eccezioni per i modelli open-source

Il regolamento riconosce alcune esenzioni agli obblighi di trasparenza e di rappresentanza legale per i modelli rilasciati con licenza open-source, a condizione che siano effettivamente privi di monetizzazione, consentano accesso, uso, modifica e distribuzione senza restrizioni discriminatorie, e che rendano pubblici parametri, pesi e architettura.

Restano comunque obbligatorie le policy di rispetto del diritto d’autore e la pubblicazione del summary sui dati di training.


Enforcement e fasi di transizione

Dal 2 agosto 2025 gli obblighi per i provider entrano formalmente in vigore, ma in ogni caso, la Commissione potrà avviare attività sanzionatorie solo a partire dal 2 agosto 2026, lasciando un anno di margine per l’adeguamento.

In questo periodo, la conformità potrà essere dimostrata aderendo a un codice di condotta riconosciuto come adeguato, che alleggerisce gli oneri burocratici e costituisce elemento attenuante in caso di contestazioni.

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