13 Giugno 2025

Lo Statuto dell’Osservatorio

Articolo 1 – Costituzione

  1. L’Osservatorio Italiano sul Diritto delle Nuove Tecnologie  (denominato anche ITADINT) è un’associazione senza fini di lucro che ha come obiettivi prevalenti la ricerca e lo studio del Diritto dell’informatica e dell’Informatica giuridica, la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito e aggiornamento professionale, nonché la promozione del profilo professionale dei professionisti nel settore del Diritto dell’informatica e dell’Informatica giuridica e più in generale del Diritto delle Nuove Tecnologie e l’aggiornamento specialistico dei propri iscritti.

Articolo 2 – Sede e Durata

  1. L’Osservatorio ha sede in Napoli, alla via Domenico Morelli 24.
  2. È facoltà del Coordinamento Nazionale di aprire sedi operative ed eleggere domicilio in tutto il territorio nazionale. L’Osservatorio ha durata illimitata e si scioglie per deliberazione dell’Assemblea degli Associati, nel rispetto di quanto prescritto dal presente Statuto.

Articolo 3 – Finalità e scopi

  1. L’Osservatorio ha come scopo associativo, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore:
    • a. la promozione del profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei propri associati nelle aree del Diritto dell’informatica, dell’Informatica giuridica e più in generale del Diritto delle Nuove Tecnologie tenendo conto del diritto alla protezione dei dati personali, anche attraverso corsi interdisciplinari di formazione continua e periodica;
    • b. la promozione, lo studio e la ricerca nel Diritto dell’informatica, dell’Informatica giuridica e più in generale del Diritto delle Nuove Tecnologie, favorendo la multidisciplinarietà ed organizzando, all’uopo, incontri di studio e di ricerca in collaborazione con istituti pubblici e privati, quale che sia la loro forma. L’Osservatorio si può avvalere all’uopo di strutture organizzative e competenze tecnico scientifiche idonee ad assicurare elevati livelli di qualificazione professionale, curando un continuo e proficuo scambio con la dottrina, la magistratura e tutti gli altri operatori del settore, anche nell’ambito dell’informatica e della tecnologia in generale. Si può avvalere inoltre di strutture e strumenti digitali, telematici e multimediali per assicurare livelli formativi omogenei degli associati sul territorio;
    • c. l’organizzazione di attività formative, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, accreditate presso gli ordini professionali, le università, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca e/o il Consiglio Nazionale Forense, mediante incontri, convegni, giornate di studio, seminari, scambi culturali, forum internazionali, nazionali e locali;
    • d. la sensibilizzazione della società civile sulle tematiche della giustizia, anche digitale ed elettronica, e del ruolo della professione forense, in riferimento a quelle attinenti il Diritto dell’Informatica, dell’Informatica giuridica e più in generale del Diritto delle Nuove Tecnologie;
    • e. lo studio e la ricerca nella progettazione normativa, al fine di promuovere le riforme nell’ambito del Diritto dell’informatica, dell’Informatica giuridica e più in generale del Diritto delle Nuove Tecnologie e delle materie affini, del processo civile, penale e tributario telematico, della mediazione e della negoziazione, della risoluzione alternativa delle controversie, con particolare attenzione ai mutamenti sociali in corso e all’evoluzione in senso tecnologico della società civile, curando rapporti con il Parlamento, il Governo, i Ministeri e le istituzioni in genere;
    • f. la tutela dei diritti delle persone, soprattutto dei soggetti appartenenti alle cc.dd. fasce deboli e vulnerabili, con particolare riferimento all’abbattimento del c.d. digital divide, promuovendo sportelli di ascolto anche d’intesa con i Tribunali, le Procure, gli enti pubblici e privati, le istituzioni, nei limiti consentiti dalla legge e dalle normative;
    • g. la stipula di protocolli d’intesa con altre associazioni che si occupano del Diritto dell’informatica, dell’Informatica giuridica e più in generale del Diritto delle Nuove Tecnologie, con enti pubblici e/o privati e con istituzioni, universitarie e non;
    • h. la promozione, lo studio e la divulgazione delle normative europee, degli organismi dell’Unione Europea, della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti umani, e del diritto convenzionale;
    • i. il monitoraggio e l’osservazione e studio degli orientamenti dei giudici di merito e di legittimità, nazionali, europei ed internazionali, nelle materie del Diritto dell’informatica, dell’Informatica giuridica e più in generale del Diritto delle Nuove Tecnologie;
    • j. la promozione ed istituzione di centri di studio e ricerca sulle problematiche relative al Diritto dell’informatica, all’Informatica giuridica e più in generale al Diritto delle Nuove Tecnologie divulgandone i risultati attraverso qualsiasi mezzo, da editare in proprio, anche attraverso le tecniche di diffusione e comunicazione multimediale;
    • k. la partecipazione, anche in convenzione con altre associazioni nazionali e transnazionali, a programmi e bandi promossi dall’Unione Europea, dai Ministeri di Stato, dalle Regioni e da ogni altro ente pubblico o privato sulle materie attinenti allo scopo dell’Osservatorio menzionate nel presente Statuto e di sua stretta pertinenza e alle attività ad esse strettamente connesse;
    • l. il reperimento, sia in Italia che all’estero, presso privati o Enti pubblici, delle risorse finanziarie necessarie al raggiungimento dei suoi fini;
    • m. la creazione di una sezione speciale dell’Osservatorio costituita in associazione forense, con l’obiettivo precipuo di diventare “associazione forense maggiormente rappresentativa” e ottenere il riconoscimento del Diritto delle Nuove Tecnologie quale ambito di specializzazione forense;
    • n. l’organizzazione di una scuola di alta specializzazione ai sensi della legge n. 247 del 2012 ed eventuali modificazioni, con sede nazionale in Napoli, e sedi succursali on-line e su tutto il territorio nazionale, e la sua operatività nelle forme previste dalla legge, in convenzione con le istituzioni universitarie e il Consiglio Nazionale Forense e/o con altre istituzioni forensi, con la finalità di promuovere un corso biennale, per l’acquisizione del titolo di specialista in Diritto dell’informatica e Informatica giuridica nonché per l’aggiornamento di coloro che lo hanno acquisito;
    • o. l’affiancamento delle Pubbliche Amministrazioni nel processo di innovazione tecnologica e digitalizzazione previsto dalle normative vigenti intervenendo sull’organizzazione interna delle stesse per l’uso corretto degli strumenti digitali (piattaforme e canali social) da parte dei dipendenti e degli operatori economici per favorire interoperabilità, gestione corretta dei dati e smart procurement.
    • p. l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    • q. la formazione universitaria e post-universitaria;
    • r. la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
    • s. l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale;
    • t. la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e più segnatamente del cyberbullismo e al contrasto della povertà educativa e del digital divide;
    • u. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
    • v. la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2. L’Osservatorio può svolgere anche attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 6 del Codice del terzo settore. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Coordinamento nazionale in osservanza delle eventuali delibere dell’Assemblea degli associati in materia. Esso potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale.
  3. A mero titolo esemplificativo e non tassativo, l’Osservatorio, in funzione strumentale rispetto ai propri scopi potrà:
    • –  compiere qualunque atto di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, utile o necessario al conseguimento dei suoi scopi, inclusa la pubblicazione e commercializzazione di libri, video, dispense, giornali e opuscoli;
    • – acquisire, locare beni immobili da destinare a sede dell’Osservatorio e dei servizi d’interesse comune;
    • – richiedere ed ottenere finanziamenti, accettare lasciti ed altre liberalità da enti pubblici e/o privati, da società e da privati;
    • – organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi di studio e formazione; curare anche a mezzo di pubblicazioni, la conoscenza degli scopi e dei programmi dell’Osservatorio e dell’attività svolta, con la diffusione di una rivista periodica e altre pubblicazioni anche telematiche e l’organizzazione di un portale web, con aree riservate ai propri iscritti.

Articolo 4 – Restrizioni

  1. L’Osservatorio assume la forma di associazione senza scopo di lucro, autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.
  2. Nessun membro dell’Osservatorio avrà alcun diritto o interesse nella proprietà del medesimo Osservatorio. L’ordinamento interno dell’Osservatorio è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i suoi membri, le cariche sono elettive, gratuite e tutti i membri possono esservi nominati.
  3. I membri dei vari organi dell’Osservatorio sono ammessi o scelti in modo non discriminatorio rispetto a etnia, colore, nazionalità, sesso, religione, età, disabilità, opinioni politiche, orientamento sessuale e coniugale o stato di famiglia.
  4. Il patrimonio dell’Osservatorio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità indicate nel presente Statuto. È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  5. L’Osservatorio è tenuto a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci. Esso può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.
  6. Sono volontari gli associati che aderiscono all’Osservatorio prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell’art. 17 del D.lgs. 117/2017.
  7. L’Osservatorio tiene, a cura del Comitato Esecutivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 5 – Gli Associati – Requisiti di appartenenza

  1. All’Osservatorio possono aderire persone fisiche o giuridiche (imprese, enti, associazioni, istituzioni), a prescindere se dotate o meno di personalità giuridica e dal proprio contesto e dalle proprie esperienze pregresse in ambito accademico o professionale, purchè interessate al Diritto dell’informatica, all’Informatica giuridica e più in generale alle nuove tecnologie, e decidano di perseguire gli scopi dello Statuto dell’Osservatorio stesso.

Articolo 6 – Ammissione e perdita della qualità di Associato

  1. Chiunque può presentare domanda per essere ammesso all’Osservatorio, compilando uno specifico modulo di adesione (messo a disposizione nel portale web e presso la sede centrale oltre che le sezioni territoriali) sottoscritto dal dichiarante o da chi esercita poteri di rappresentanza nella persona giuridica. Il modulo di adesione è indirizzato al Presidente dell’Osservatorio o al Presidente della Sezione territoriale e contiene la dichiarazione espressa di accettazione delle norme e degli obblighi derivati dal presente Statuto, del codice etico, e delle delibere già assunte dagli organi associativi alla data di adesione.
  2. Le domande inoltrate direttamente al Presidente dell’Osservatorio sono esaminate ed approvate dal Comitato esecutivo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti entro e non oltre i 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
  3. Le domande inoltrate al Presidente della Sezione territoriale sono esaminate ed approvate dal Consiglio Direttivo della Sezione territoriale, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti entro e non oltre i 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
  4. Coloro i quali inoltrano la domanda alle Sezioni territoriali, oltre a rivestire la qualità di associato della relativa Sezione territoriale, sono da ritenersi di diritto associati all’Osservatorio Nazionale.
  5. Le persone giuridiche che richiedono di divenire membri dell’Osservatorio designano un proprio rappresentante che gestisca tutti i rapporti con l’Osservatorio stesso. Tale rappresentante può essere sostituito con comunicazione scritta indirizzata al Presidente e al Comitato esecutivo in qualsiasi momento. La sostituzione sarà efficace al momento dell’avvenuta ricezione della suddetta notificazione.
  6. L’ammissione all’Osservatorio e l’acquisto della qualità di Associato verrà comunicata a mezzo e-mail con ricevuta di lettura ovvero tramite qualsiasi strumento idoneo ai fini di notifica. Dalla data di avvenuta consegna della comunicazione, l’Associato sarà iscritto nel registro dei membri dell’Osservatorio.
  7. Il numero degli Associati è illimitato.
  8. L’Associato perde la qualità quando:
    • a. abbia esercitato il diritto di recesso, comunicandolo al Comitato esecutivo o al Consiglio Direttivo della Sezione territoriale mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 30 giorni;
    • b. il Comitato esecutivo o il Consiglio direttivo della Sezione territoriale abbia deliberato l’esclusione dell’Associato con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti per uno dei seguenti motivi:
      • mancato versamento della quota associativa;
      • mancato rispetto delle delibere degli organi dell’Osservatorio;
      • mancato rispetto del presente Statuto e/o del codice etico.
  9. La perdita della qualità ai sensi del precedente comma 8 comporta il mancato diritto al rimborso di qualsiasi importo già corrisposti o per cui l’Associato si è obbligato al pagamento, a qualsiasi titolo dovuto. L’importo si intende acquisito a bilancio. Inoltre, l’Associato che perde la propria qualità è obbligato comunque agli obblighi di riservatezza.
  10. L’Osservatorio può prevedere e, di conseguenza, nominare associati onorari individuati tra professionisti e personalità che abbiano curato particolarmente e che si siano distinti nello studio del Diritto dell’Informatica, dell’Informatica Giuridica e più in generale del Diritto delle Nuove Tecnologie e che aderiscono agli obiettivi dell’Osservatorio.

Articolo 7 – Diritti e doveri degli Associati

  1. Gli Associati hanno gli stessi diritti e stessi doveri. Gli associati hanno il diritto di:
    • partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
    • frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Coordinamento nazionale;
    • essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
    • esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Coordinamento nazionale, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
  2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art. 10 del presente Statuto.
  3. Gli Associati hanno il dovere di:
    • leggere, comprendere e rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    • adottare nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Osservatorio, tutelandone sempre il nome;
    • ispirarsi a criteri di rispetto, di spirito di collaborazione e di partecipazione attiva nei rapporti con gli organi dell’Osservatorio, nonché nelle sue iniziative anche di formazione;
    • mantenere la dovuta riservatezza in ordine ai lavori, ai fatti di gestione, alle tecniche organizzative apprese in ragione della sua qualità di Associato, alle decisioni ed agli altri atti assunti dall’Osservatorio anche nel rispetto delle funzioni di rappresentanza demandate al Presidente;
    • comunicare la propria astensione e astenersi dall’esercizio del proprio diritto di voto qualora l’Associato sia in conflitto di interessi rispetto agli scopi dell’Osservatorio;
    • osservare le decisioni che regolano la vita associativa assunte dall’Osservatorio, anche in caso di dissensi in tutto o in parte sul contenuto e/o i fini delle stesse, fatta salva la possibilità per l’associato di manifestare i propri dissensi nelle sedi associative;
    • versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Coordinamento nazionale.

Articolo 8 – Sezioni territoriali

  1. A partire dal primo anno successivo alla redazione ed approvazione del presente Statuto, il Presidente convocherà il Comitato esecutivo al fine di valutare la costituzione di quattro Sezioni territoriali per l’assolvimento delle finalità dell’Osservatorio, corrispondenti alle seguenti aree geografiche del territorio italiano; Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale.
  2. La Sezione territoriale si costituisce in Associazione senza fini di lucro con un proprio statuto conforme allo statuto dell’Osservatorio nazionale ed una propria autonoma contabilità con un proprio codice fiscale e può adottare un proprio regolamento, con rispetto della regola democratica, e dell’obbligo di approvazione assembleare di un rendiconto annuale.
  3. La costituzione si effettua, salva la deliberazione di ammissione del Comitato esecutivo, con un numero minimo di dieci soci, residenti/domiciliati nell’area territoriale della Sezione.
  4. Il Presidente potrà convocare il Comitato esecutivo al fine di costituire eventuali ulteriori Sezioni territoriali su base Regionale, seguendo le modalità indicate nel presente articolo.
  5. In ambito regionale è consentita la costituzione di una sola sezione. Ma sono consentiti accorpamenti in caso di regioni limitrofe.
  6. In tutte le attività e le iniziative promosse autonomamente dalle Sezioni territoriali deve essere usata la denominazione “Osservatorio Italiano sul diritto delle nuove tecnologie” accompagnata dal logo associativo seguito dall’indicazione “Sezione territoriale….” e il nome dell’area sede della Sezione territoriale.
  7. La Sezione neocostituita provvede alla redazione di un verbale di costituzione da inviare alla sede centrale, e segnatamente al Comitato esecutivo, unitamente allo Statuto.
  8. La Sezione territoriale è coordinata da un Presidente e, ove ritenuto necessario, da un Vicepresidente, eletti ogni tre anni dai componenti dell’Assemblea degli associati della Sezione.
  9. Anche il Consiglio direttivo verrà eletto ogni tre anni dall’Assemblea degli associati della Sezione.
  10. L’elezione del Presidente della Sezione avviene, previa apposita convocazione dell’Assemblea della Sezione, ai sensi del comma 8 del presente articolo, da parte del Presidente in carica, nell’ultima riunione dell’anno, e comunque non oltre il mese di gennaio, precedente all’inizio del triennio di durata e viene comunicata alla sede centrale, e segnatamente al Comitato esecutivo. Le candidature per la presidenza devono essere presentate nei dieci giorni anteriori alla riunione fissata per l’elezione.
  11. L’Assemblea degli associati della sezione delibera con le maggioranze previste nell’art. 21 del Codice civile.
  12. Le Sezioni territoriali, per il perseguimento delle finalità associative, predispongono documentazione concernente gli orientamenti della giurisprudenza e le prassi nell’amministrazione pubblica nelle rispettive sedi, con riguardo ai procedimenti relativi al diritto delle nuove tecnologie e più in generale alla digitalizzazione e all’adozione delle nuove tecnologie e ne fanno periodica comunicazione alla sede centrale, e segnatamente al Coordinamento Nazionale.
  13. Il Presidente di Sezione, con l’ausilio del segretario, deve tenere l’elenco degli associati della Sezione aggiornato, anche nell’apposita sezione del portale web dell’Osservatorio, provvedendo alla raccolta delle quote associative, che dovranno essere trasmesse alla sede centrale entro il 31 marzo di ciascun anno, unitamente all’elenco degli associati afferenti alla sezione con indicazione per ciascuno della quota versata.
  14. Il Presidente di Sezione cura la tenuta dei verbali degli organi della sede a cui gli associati hanno accesso a richiesta.
  15. Il Presidente dovrà comunicare immediatamente alla sede centrale qualsiasi mutamento nelle cariche direttive nella sua sede, nonché le eventuali modifiche statutarie.
  16. La Sezione territoriale è autonoma nel gestire le attività territoriali nel rispetto dello statuto dell’Osservatorio e delle linee programmatiche stabilite dal Coordinamento nazionale e deve curare la formazione dei propri associati.
  17. Le sezioni territoriali promuovono e partecipano alle iniziative di sviluppo, coordinamento e collaborazione con altre associazioni e/o organismi che trattano il diritto delle nuove tecnologie, attuando i necessari collegamenti a livello locale.

Articolo 9 – Organi dell’associazione

  1. Sono organi dell’Associazione:
    • l’Assemblea dei Soci;
    • il Coordinamento Nazionale;
    • il Presidente;
    • il Comitato esecutivo;
    • il Vicepresidente;
    • il Segretario amministrativo / Tesoriere;
    • il Collegio dei probiviri;
    • l’Organo di controllo, laddove eletto;
    • il Revisore dei conti, laddove eletto.

Articolo 10 – L’Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità degli Associati compreso quelli di ogni Sezione territoriale e le sue deliberazioni, prese in conformità con la legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.
  2. L’Assemblea si riunisce in via:
    • – ordinaria, almeno una volta l’anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare, a richiesta del Presidente ovvero, se assente, dal Vicepresidente;
    • – straordinaria, a richiesta di almeno metà degli Associati e/o del Presidente ovvero, se assente, dal Vicepresidente.
  3. In entrambe le ipotesi di cui al comma precedente del presente articolo, l’Assemblea si riunisce a seguito di convocazione scritta, inviata a mezzo e-mail con ricevuta di lettura ovvero uno degli strumenti idonei alla notificazione. La convocazione riporta il giorno, l’ora, l’agenda della riunione, ivi inclusa la possibilità di proporre ulteriori argomenti di discussione per l’Assemblea successiva. La comunicazione di convocazione scritta deve riportare altresì la possibilità di collegamento da remoto, audio o video, a condizione che sia riconosciuto e riconoscibile il soggetto partecipante.
  4. L’Assemblea degli Associati in prima convocazione è validamente costituita allorquando alla riunione siano presenti e identificati almeno due terzi degli Associati regolarmente iscritti e delibera validamente con almeno il voto di due terzi degli Associati regolarmente iscritti.
  5. Laddove non sia validamente costituita l’Assemblea, è possibile procedere ad una seconda convocazione scritta, da dichiararsi nelle medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, ma dichiarando la seconda convocazione.
  6. L’Assemblea degli Associati in seconda convocazione è validamente costituita allorquando alla riunione siano presenti e identificati almeno un terzo degli Associati regolarmente iscritti e delibera validamente con almeno il voto di un terzo degli Associati regolarmente iscritti.
  7. In entrambe le ipotesi di cui al comma 4 e al comma 6 del presente articolo, l’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente laddove il primo fosse assente. All’inizio dell’Assemblea, è nominato un segretario, che redige apposito verbale con argomenti trattati, agenda e delibere, da sottoscriversi al momento della conclusione dell’Assemblea. I verbali sono a disposizione degli Associati. Nel verbale sono inserite le deleghe scritte di rappresentanza. Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione dell’Assemblea stessa.
  8. È compito dell’Assemblea ordinaria:
    • approvare l’eventuale programma semestrale di attività, predisposto dal Coordinamento nazionale;
    • determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Comitato esecutivo;
    • approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Coordinamento nazionale per il funzionamento dell’Osservatorio;
    • deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Coordinamento nazionale o da altro organo sociale.
  9. È compito dell’Assemblea straordinaria:
    • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
    • deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Osservatorio;
    • deliberare sulle spese di straordinaria amministrazione e qualsiasi altra deliberazione diversa da quanto stabilito per l’assemblea Ordinaria.
  10. In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all’art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.
  11. I componenti del Comitato esecutivo e del Coordinamento nazionale non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.
  12. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Articolo 11 – Il Presidente

  1. Il Presidente presiede l’Osservatorio e ne assume la rappresentanza legale ai sensi dell’art. 36, secondo comma, del Codice civile.
  2. Il Presidente è eletto dal Coordinamento nazionale convocato nella prima riunione di gennaio dell’anno successivo al triennio di durata.
  3. Il Presidente è autorizzato ad aprire conti correnti bancari o postali e alla loro gestione coadiuvato eventualmente da un tesoriere eletto dal Comitato esecutivo.
  4. La carica di presidente non può essere rivestita oltre quattro mandati consecutivi.
  5. La rappresentanza legale dell’Osservatorio spetta istituzionalmente al Presidente, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea, del Coordinamento nazionale e del Comitato esecutivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Comitato esecutivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Coordinamento nazionale e del Comitato esecutivo salvo ratifica da parte di questi alla prima riunione utile.
  6. Il Presidente decade
    • a) per dimissioni;
    • b) per morte o sopravvenuta incapacità, a qualsivoglia causa dovuta.
  7. Nelle ipotesi di decadenza, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione del Coordinamento nazionale, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

Articolo 12 – Il Coordinamento nazionale

  1. Il Coordinamento nazionale è l’organo responsabile della gestione dell’Osservatorio e cura collegialmente tutta l’attività associativa. Dirige l’Osservatorio ed è composto dal Presidente dell’Osservatorio, che lo presiede, e dai Presidenti delle Sezioni territoriali o da un loro delegato, il quale non potrà avere un numero di deleghe superiore a tre; può essere delegato un associato della rispettiva sezione ovvero di altra sezione. La delega non può essere conferita ad un candidato per una carica.
  2. Il Coordinamento nazionale si riunisce con compiti di programmazione, decisione e coordinamento delle iniziative centrali e territoriali.
  3. Il Coordinamento nazionale è convocato dal Presidente dell’Osservatorio, determina la quota associativa nazionale che gli associati sono tenuti a versare annualmente ed approva i bilanci annuali dell’Osservatorio su proposta del Comitato esecutivo.
  4. Il Coordinamento nazionale si riunisce almeno due volte l’anno, e in quelle occasioni determina il programma semestrale di attività, e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.
  5. Il Coordinamento nazionale predispone il regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti per il funzionamento dell’Osservatorio, ed emana decisioni.
  6. Il Coordinamento nazionale elegge i membri del Comitato esecutivo.
  7. Il Coordinamento nazionale approva il bilancio proposto dal Comitato esecutivo.
  8. Il Coordinamento nazionale elegge il Collegio dei revisori.
  9. Il Coordinamento nazionale delibera con le maggioranze previste nell’art. 21 del Codice civile.
  10. Alle votazioni possono prendere parte solo i Presidenti o i delegati delle sezioni in regola con il versamento delle quote associative.
  11. Ogni sezione ha diritto ad un voto fino a cinquanta associati, quando supera i cinquanta associati, ha diritto ad un ulteriore voto e quando supera i cento a tre voti e così via.
  12. Il calcolo degli associati viene effettuato in base ai versamenti delle quote effettuati al 31 dicembre dell’anno precedente.
  13. Il Coordinamento Nazionale decade:
    • a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
    • b. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti.
  14. Nelle ipotesi previste al precedente comma 13 il Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

Articolo 13 – Il Comitato esecutivo

  1. Il Comitato esecutivo dell’Osservatorio è formato dal Presidente dell’Osservatorio e da dieci associati eletti dal Coordinamento nazionale, convocato almeno entro il mese di marzo dell’anno successivo al triennio di durata. In caso di dimissioni o di perdita della qualità di membro dell’esecutivo, subentra il primo associato non eletto.
  2. Il Comitato esecutivo elegge al proprio interno un Vicepresidente, che diviene il vicepresidente dell’Osservatorio, con funzioni vicarie del presidente in caso di sua assenza o impossibilità, e che assume la direzione del Comitato esecutivo, e nomina tra i suoi membri un tesoriere che coadiuva il Presidente nella gestione contabile e nella rendicontazione.
  3. Il Comitato esecutivo attua le decisioni del Coordinamento nazionale e ne coordina le iniziative territoriali e nazionali.
  4. Il Comitato esecutivo attribuisce ai propri componenti specifiche funzioni o deleghe.
  5. Il Comitato esecutivo può assumere iniziative formative, in collaborazione con le sezioni territoriali.
  6. Il Comitato esecutivo decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione.
  7. Il Comitato esecutivo propone il bilancio da sottoporre all’approvazione del Coordinamento, facendo pervenire la bozza del relativo documento alle singole sezioni almeno 20 giorni prima della data fissata per la relativa votazione.
  8. Il Comitato esecutivo determina il compenso del segretario amministrativo.
  9. Il Comitato esecutivo decade:
    • a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
    • b. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
    • c. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte del Coordinamento nazioanle.
  10. Nelle ipotesi previste al precedente comma 9 il Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione del Coordinamento nazionale, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.

Articolo 14 – Il vicepresidente

  1. Il vicepresidente presiede l’Osservatorio ai sensi dell’art. 36, secondo comma, del Codice civile, in caso di assenza o di impossibilità del Presidente.
  2. Il vicepresidente assume funzioni vicarie del presidente in caso di sua assenza o impossibilità.
  3. Il vicepresidente è eletto dal Comitato esecutivo convocato nella prima riunione di gennaio dell’anno successivo al triennio di durata, ed assume la presidenza dello stesso.
  4. La carica di vicepresidente non può essere rivestita oltre quattro mandati consecutivi.

Articolo 15 – Il segretario amministrativo / tesoriere

  1. Il Segretario amministrativo dell’Osservatorio, scelto dal Presidente, coordina gli adempimenti contabili e amministrativi e cura i rapporti tra gli associati e la sede centrale.
  2. Il Segretario amministrativo può eventualmente ricevere un compenso per le sue prestazioni, il cui ammontare è determinato dal Comitato esecutivo.
  3. Il Comitato esecutivo nomina tra i suoi membri un tesoriere che coadiuva il Presidente nella gestione contabile e nella rendicontazione.
  4. Non sussistono incompatibilità tra la figura del segretario amministrativo e quella del tesoriere, che possono dunque essere ricoperte dalla stessa persona.
  5. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Osservatorio redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Comitato esecutivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Coordinamento nazionale e dal Comitato esecutivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 16 – Il collegio dei probiviri

  1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre associati effettivi e due supplenti, che ricoprano il ruolo di magistrato (anche onorario) o che abbiano almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all’albo degli avvocati, ed è eletto ogni tre anni dal Coordinamento nazionale nella riunione di rinnovo delle cariche.
  2. Il Collegio dei probiviri è competente a decidere in via esclusiva in ordine a tutti i contrasti tra associati e organi territoriali e centrali dell’Osservatorio.
  3. Il Collegio dei probiviri è altresì competente in ordine alla applicazione di sanzioni disciplinari, per violazione degli obblighi stabiliti dallo Statuto e delle finalità stabilite nel medesimo, da graduare in relazione alla gravità dell’illecito in ammonimento, censura, esclusione dell’associato inadempiente.
  4. Il Collegio dei probiviri, per addebiti particolarmente gravi, può preliminarmente stabilire una sospensione cautelare dell’associato.
  5. Nello svolgimento delle proprie competenze il collegio dei probiviri opera senza vincolo di forma, salvo il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa e l’obbligo di motivazione scritta della delibera, e opera comunque secondo il regolamento approvato dal Comitato esecutivo su proposta del collegio stesso.
  6. Il Collegio dei probiviri elegge al suo interno un Presidente che resta in carica per tutto il triennio.
  7. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal Presidente dell’Osservatorio, dal Comitato Esecutivo o dal suo Presidente.

Articolo 17 – L’Organo di controllo e il collegio dei revisori

  1. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell’apposito registro, a cui può essere riconosciuto un compenso per l’attività svolta.
  2. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.
  3. Ove istituito, l’Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.
  4. Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell’articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro, a meno che non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti.
  5. Il collegio dei revisori è composto da tre associati ed è eletto ogni tre anni dal Coordinamento nazionale nella riunione di rinnovo delle cariche.
  6. Il Collegio dei revisori esprime il proprio parere sul rendiconto e attesta la sua conformità ai documenti contabili con delibera sottoposta al Coordinamento nella riunione fissata per l’approvazione del rendiconto.

Articolo 18 – Il comitato consultivo

  1. Il comitato consultivo è un comitato permanente dell’Osservatorio, destinato a fornire consulenza e feedback a tutti gli organi sociali, ed in particolare al Coordinamento nazionale.
  2. I membri del Comitato consultivo sono di diritto gli ex Presidenti che hanno portato a termine il mandato triennale e i Soci fondatori.
  3. Il Comitato può esprimere pareri e consigliare, ma il parere non potrà essere vincolante per gli organi sociali.
  4. I componenti del Comitato devono essere Soci. Il loro parere potrà essere richiesto e ottenuto sotto qualsiasi forma (scritta o verbale). Gli stessi non hanno responsabilità circa eventuali decisioni prese, a seguito di loro espressione, dagli organi sociali.
  5. Ogni componente del Comitato consultivo può dimettersi dal Comitato stesso tramite comunicazione scritta al Coordinamento nazionale in carica che provvede a darne comunicazione a tutti i Soci.
  6. I membri del Comitato consultivo non possono contemporaneamente far parte del Coordinamento nazionale e/o del Comitato esecutivo.

Articolo 19 – Strutture organizzative e tecnico-scientifiche

  1. L’ Osservatorio cura l’allestimento e la tenuta di un portale web, di supporti tecnico scientifici e di una biblioteca specializzata a disposizione dei soci, del Presidente, del Comitato esecutivo, del Coordinamento nazionale e delle sezioni territoriali per le attività di ricerca, formazione e aggiornamento professionale.

Articolo 20 – Regolamento elettorale

  1. Le candidature degli associati per le elezioni degli organi centrali devono essere presentate personalmente in forma individuale, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Osservatorio, almeno 15 giorni prima del coordinamento.
  2. La segreteria amministrativa comunicherà ai presidenti di sezione la lista degli associati che hanno presentato le candidature nei termini.
  3. Il voto è espresso per acclamazione.

Articolo 21 – Bilancio e rendiconti

  1. L’Osservatorio trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
    • a. quote associative;
    • b. eventuali residui attivi di partecipazione alle iniziative centrali, autofinanziate da quote di iscrizione;
    • c. contributi volontari degli associati per il raggiungimento degli scopi statutari;
    • d. eredità, donazioni e legati;
    • e. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
    • f. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
    • g. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Osservatorio;
    • h. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Osservatorio a qualunque titolo.
  2. I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Comitato Esecutivo dell’Osservatorio, sotto il controllo e la responsabilità del Presidente e subordinatamente e disgiuntamente del Tesoriere.
  3. L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  4. Il bilancio annuale dell’Osservatorio è redatto dal Comitato esecutivo su proposta del Presidente ed è approvato dal Coordinamento nazionale entro l’esercizio successivo, all’uopo inviato agli associati o ai presidenti di sezione almeno 20 giorni prima della sua approvazione.
  5. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Comitato esecutivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo al Coordinamento nazionale ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.
  6. Il Comitato esecutivo nomina un revisore dei conti, esterno all’Osservatorio, per un controllo sul bilancio e una relazione al coordinamento.
  7. I termini di cui sopra potranno essere prorogati ma non oltre il 30 giugno di ogni anno, per particolari motivi o urgenze che devono essere giustificate al Comitato esecutivo in sede di approvazione.
  8. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Osservatorio e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Osservatorio e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
  9. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:
    • a. potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l’Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
    • b. in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
    • c. dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
    • d. dovrà documentare, a seconda dei casi, in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall’Associazione ai sensi dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.
  10. Se l’Osservatorio ha entrate annue superiori ad un milione di euro, esso sarà inoltre tenuto a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio portale web.
  11. Se l’Osservatorio ha entrate annue superiori a centomila euro, esso dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio portale web gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
  12. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 22 – Quote sociali

  1. Le quote annuali sono stabilite dal Coordinamento nazionale.
  2. Un socio che si dimetta dall’Associazione prima dello scadere dell’anno solare non ha diritto al rimborso delle quote. La quota associativa inoltre è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Le stesse non sono rivalutabili.

Articolo 23 – Modalità di scioglimento e devoluzione patrimonio

  1. Lo scioglimento dell’Osservatorio, sentito il Comitato consultivo, è deliberato dall’Assemblea che delibera anche in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo, che non potrà essere distribuito agli associati e dovrà, per le finalità non di lucro dell’Osservatorio, essere destinato ad altra associazione o ente o istituzione pubblica o privata, non di lucro, che abbia come finalità la formazione e la ricerca nell’ambito del diritto delle nuove tecnologie, del diritto dell’informatica e dell’informatica giuridica.

Articolo 24 – Obblighi assicurativi

  1. L’Osservatorio dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.
  2. L’Osservatorio è tenuto ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 25 – Clausola compromissoria

  1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Coordinamento Nazionale incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Articolo 26 – Regole

  1. Tutto quanto non previsto nel presente Statuto sarà regolato attraverso regolamenti e linee guida elaborate nel rispetto dei principi enunciati nello Statuto stesso.
  2. Il Coordinamento nazionale definisce il regolamento interno e linee guida che siano coerenti con il presente Statuto per le politiche, le procedure e programmi dell’Osservatorio. Queste dovranno essere poi approvate dall’Assemblea nei modi e termini previsti dal presente Statuto, e attuate dal Comitato esecutivo.
  3. L’Osservatorio manterrà presso uno dei membri del Coordinamento Nazionale in carica i libri corretti e completi con le registrazioni contabili delle attività, delle operazioni dell’Osservatorio, il registro dei soci e gli indirizzi di posta elettronica attraverso i quali i soci, con un consenso esplicito, possono essere contattati per le comunicazioni dell’Osservatorio. Verranno inoltre redatti verbali dei lavori del Coordinamento nazionale, del Comitato esecutivo, del Comitato consultivo e delle assemblee dei soci.
  4. I libri e le scritture tenute, potranno essere messe a disposizione dei soci per la consultazione, presso la sede su richiesta. Il Coordinamento nazionale si riserva di regolare l’accesso ai libri dei Soci.

Articolo 27 – Modifiche e interpretazione

  1. Questo regolamento può essere modificato con il voto favorevole dei due terzi e la metà più uno degli aventi diritto al voto, in prima convocazione, e di un terzo dei presenti aventi diritto al voto, in seconda convocazione.
  2. Per la presentazione delle modifiche statutarie è stabilito un quorum di un terzo degli aventi diritto.
  3. Le ambiguità o le controversie nell’interpretazione del presente Statuto saranno risolte dal Comitato consultivo.

Articolo 28 – Norme finali

  1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel Codice civile e relative disposizioni di attuazione.