5 Ottobre 2026
Intelligenza artificiale, legge e responsabilità
Il decreto legislativo 160/2026 disciplina intelligenza artificiale, polizia, riconoscimento biometrico, responsabilità penale e risarcimento dei danni.

Il nuovo decreto di adeguamento al regolamento europeo disciplina l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia, introduce una nuova fattispecie penale per i sistemi ad alto rischio e rafforza gli strumenti processuali a disposizione di chi chiede il risarcimento di un danno. Particolare attenzione è dedicata al riconoscimento biometrico e alla sorveglianza umana.

Con il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, il legislatore italiano compie un ulteriore passo nell’attuazione del quadro giuridico europeo sull’intelligenza artificiale. Il provvedimento reca l’«Adeguamento della normativa nazionale» al regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) con specifico riferimento all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e alla responsabilità civile e penale.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 214 del 15 settembre 2026, il decreto entrerà in vigore dopodomani, 30 settembre 2026.

La portata del provvedimento è ampia. I suoi 22 articoli intervengono infatti su tre aree strettamente collegate e cioè, l’impiego dell’intelligenza artificiale da parte delle Forze di polizia, la responsabilità penale e amministrativa connessa ai sistemi ad alto rischio e gli strumenti processuali utilizzabili nelle azioni civili per il risarcimento dei danni.

Non si tratta quindi soltanto di stabilire quando la polizia possa usare un determinato sistema tecnologico. Il decreto affronta anche una questione destinata ad assumere crescente importanza pratica: che cosa accade quando il funzionamento, la mancata sicurezza o l’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale produce rischi o danni?

Decreto legislativo 160/2026 e intelligenza artificiale: il quadro normativo

Il decreto dà attuazione, tra l’altro, alle deleghe contenute nell’articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132.

La legge aveva incaricato il Governo di predisporre una specifica disciplina per l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e, parallelamente, di intervenire sui casi di realizzazione e impiego illeciti di tali sistemi, sulla responsabilità delle persone fisiche e degli enti e sulla tutela risarcitoria del danneggiato.

Il decreto legislativo n. 160 del 2026 deve quindi essere letto insieme al regolamento (UE) 2024/1689 e alla legge italiana n. 132 del 2025.

Intelligenza artificiale nelle attività di polizia: il principio resta quello del controllo umano

Il Titolo I disciplina ricerca, sperimentazione, sviluppo, addestramento e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte delle Forze di polizia.

La scelta di fondo emerge già dall’articolo 3. L’intelligenza artificiale viene configurata come strumento di supporto all’attività umana, non come soggetto autonomo della decisione di polizia.

Il decreto stabilisce infatti che i sistemi e i relativi risultati siano utilizzati in funzione strumentale e di supporto, con l’obiettivo di incrementare efficacia ed efficienza delle attività. Quando il risultato automatizzato deve essere impiegato in atti o provvedimenti destinati a incidere sulla sfera giuridica degli interessati, deve però intervenire una revisione umana qualificata, effettuata da personale individuato dalle procedure interne e documentata in modo da garantirne la tracciabilità. Per i sistemi classificati ad alto rischio deve inoltre essere assicurata un’effettiva sorveglianza umana.

La norma assume particolare rilievo perché evita di identificare la presenza di un operatore umano con una garanzia meramente formale. Il personale incaricato deve possedere le competenze necessarie per comprendere il sistema, valutarne criticamente i risultati e intervenire quando necessario.

Questo approccio trova riscontro anche nell’articolo 6, dedicato alla formazione. I corsi destinati al personale devono includere conoscenza dei limiti, degli errori e dei possibili bias dei sistemi, capacità di interpretazione critica degli output, consapevolezza delle implicazioni giuridiche ed etiche e comprensione dei rischi di cybersicurezza. Un’attenzione specifica viene dedicata al riconoscimento biometrico e all’analisi predittiva.

Ricerca e sperimentazione: dati di polizia e collaborazioni con soggetti esterni

Il decreto disciplina anche lo sviluppo dei sistemi prima del loro impiego operativo.

Le Forze di polizia potranno collaborare con università, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati nella realizzazione di specifici progetti. La collaborazione, tuttavia, incontra limiti particolarmente stringenti quando entrano in gioco dati operativi sensibili.

Gli accordi devono escludere, in particolare, la condivisione di tali dati e l’acquisizione o utilizzazione da parte dei soggetti esterni di sistemi o componenti addestrati per attività di polizia, fatta salva la possibilità di utilizzare dati sintetici oppure dati reali sottoposti a tecniche di mascheramento o pseudonimizzazione.

Gli accordi devono inoltre definire proprietà intellettuale, sfruttamento economico e ruoli nel trattamento dei dati. Il decreto precisa che i modelli addestrati utilizzando dati operativi sensibili devono rimanere nella titolarità delle Forze di polizia.

È una disciplina che dovrà essere tenuta in considerazione non soltanto dalle amministrazioni, ma anche da università, centri di ricerca, fornitori tecnologici e società chiamate a partecipare allo sviluppo di soluzioni destinate alla sicurezza pubblica.

Riconoscimento biometrico in tempo reale: quando può essere utilizzato

Uno dei punti più delicati del decreto riguarda l’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici o aperti al pubblico.

Il regolamento europeo colloca questi strumenti all’interno di un regime particolarmente restrittivo ovverosia quello dell’utilizzo per finalità di contrasto deve essere circoscritto alle ipotesi consentite, riferito a persone specificamente interessate e sottoposto a limiti temporali, territoriali e personali, oltre che a un sistema di autorizzazione.

Il legislatore italiano costruisce su questa base due percorsi distinti.

Per le attività di prevenzione e per la ricerca di persone scomparse o di specifiche vittime di sequestro di persona, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale, l’articolo 8 prevede una richiesta dell’autorità di polizia competente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto interessato.

Il confronto biometrico deve avvenire attraverso una banca di dati predisposta specificamente per ciascun utilizzo. I dati devono essere pertinenti alla finalità perseguita e cancellati alla scadenza dell’autorizzazione. Il decreto vieta espressamente l’impiego di banche di dati biometriche alimentate mediante scraping non mirato di immagini facciali o comunque costituite in violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali.

L’autorizzazione deve riguardare uno specifico evento o un periodo strettamente necessario e non può superare quindici giorni, salva proroga motivata per periodi successivi della stessa durata. Devono inoltre essere delimitati l’ambito territoriale e le persone ricercate. Nei casi di urgenza sono previste procedure accelerate, accompagnate da termini stringenti per il successivo controllo dell’autorità giudiziaria. Se le condizioni previste dalla legge non sono rispettate, l’utilizzo deve cessare e i risultati ottenuti non possono essere utilizzati.

Il nuovo articolo 359-ter del codice di procedura penale

Quando l’identificazione biometrica in tempo reale entra invece in un procedimento penale, il decreto modifica direttamente il codice di procedura penale introducendo l’articolo 359-ter.

L’impiego può essere autorizzato, nei casi individuati dalla disposizione, per confermare l’identità o ricercare e localizzare persone sufficientemente indiziate di determinati delitti, nonché per la ricerca di latitanti e, in specifiche circostanze, di vittime.

In questa sede è il pubblico ministero a richiedere l’autorizzazione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede con decreto motivato e stabilisce area geografica, persone ricercate e durata dell’attività, che anche in questo caso non può superare quindici giorni, salvo proroghe motivate.

Il decreto regola anche le situazioni di urgenza e stabilisce una conseguenza processuale netta: i risultati ottenuti fuori dai casi consentiti dalla legge o senza il rispetto delle procedure di autorizzazione e convalida non possono essere utilizzati; dati personali, risultati e output devono essere cancellati, salvo che costituiscano corpo del reato.

Il sistema cerca quindi di coniugare l’utilità investigativa della tecnologia con un controllo giudiziario destinato a operare prima dell’impiego oppure, nelle situazioni urgenti espressamente disciplinate, immediatamente dopo.

Valutazione dei diritti fondamentali, registri e controllo del Garante

Le autorizzazioni non esauriscono le garanzie.

Prima dell’utilizzo dell’identificazione biometrica remota in tempo reale il titolare deve effettuare sia la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prevista dal regolamento europeo sia la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prevista dal decreto legislativo n. 51 del 2018.

Ogni utilizzo deve inoltre essere registrato automaticamente in file di log non modificabili, conservati per cinque anni e accessibili alle autorità competenti per verifiche sulla liceità del trattamento, controlli interni e procedimenti penali.

È prevista anche una successiva notifica al Garante per la protezione dei dati personali, secondo modalità che dovranno essere ulteriormente definite.

Un futuro decreto ministeriale dovrà infatti stabilire, tra l’altro, requisiti minimi di affidabilità e accuratezza, modalità di monitoraggio delle prestazioni, misure contro bias ed effetti discriminatori, caratteristiche delle banche dati e meccanismi di gestione degli errori.

Di conseguenza, la piena comprensione dell’assetto operativo richiederà di considerare anche questa disciplina attuativa.

Riconoscimento facciale a posteriori e videosorveglianza

Diversa è la disciplina dell’articolo 10, dedicata al riconoscimento facciale a posteriori.

I sistemi di videosorveglianza che possono essere legittimamente installati in base alla legge possono essere integrati con componenti di intelligenza artificiale, ma la tecnologia di riconoscimento facciale può essere attivata solo successivamente all’acquisizione delle immagini e con un intervallo tale da non trasformare l’attività in identificazione biometrica remota in tempo reale.

Per la ricerca mirata di una persona indiziata è prevista, di regola, un’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari richiesta dal pubblico ministero. Il decreto disciplina tuttavia anche un’ipotesi specifica nella quale l’autorizzazione non è necessaria e cioè l’utilizzo successivo alla commissione di un reato, esclusivamente per la prima identificazione di una persona potenzialmente indiziata sulla base di elementi oggettivi e verificabili direttamente collegati al fatto.

Particolarmente significativa è inoltre la disciplina relativa a luoghi ed eventi caratterizzati da particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica. Le immagini del volto possono essere memorizzate localmente, insieme ai dati anagrafici acquisiti dai titoli di accesso e all’eventuale identificativo del posto. L’elaborazione biometrica viene però attivata soltanto successivamente alla commissione di un reato.

I dati sono conservati per sette giorni e successivamente cancellati automaticamente. Nessuna decisione produttiva di effetti giuridici negativi può essere basata esclusivamente sui risultati del riconoscimento facciale e resta vietato l’utilizzo non mirato o finalizzato a forme di controllo biometrico generalizzato o indiscriminato.

Anche in questo caso l’effettiva applicazione della disciplina dipenderà in parte da un decreto del Ministro dell’interno, chiamato a individuare criteri per i luoghi e gli eventi interessati, modalità di trattamento e misure di sicurezza.

Una nuova fattispecie penale per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio

Il Titolo II sposta l’attenzione dall’utilizzo delle tecnologie da parte della polizia alla responsabilità per la loro realizzazione e il loro impiego.

L’articolo 12 introduce nel codice penale il nuovo articolo 437-bis, rubricato «Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi».

La disposizione punisce l’omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza previste per progettazione, addestramento, produzione o immissione sul mercato di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, nonché l’omissione delle misure di sorveglianza umana, quando ne derivi un pericolo per la vita o per l’incolumità pubblica o individuale. Sono previste pene più elevate se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato.

È punita anche l’alterazione dei sistemi ad alto rischio quando ne derivi uno dei pericoli individuati dalla norma. Il legislatore contempla inoltre la colpa grave per alcune condotte omissive e disciplina specificamente l’utilizzatore professionale che ometta intenzionalmente le misure di sorveglianza umana.

L’elemento da sottolineare è che la rilevanza penale non deriva dalla semplice inosservanza formale di un obbligo: la fattispecie richiede il verificarsi del pericolo indicato dalla disposizione.

Sul piano interpretativo, sarà importante comprendere come verranno concretamente individuate le misure di sicurezza la cui omissione può integrare il reato e come verranno accertati il pericolo e il livello effettivo di controllo esercitato sul sistema. Si tratta di profili sui quali sarà inevitabilmente decisivo il futuro contributo della giurisprudenza.

Responsabilità degli enti e modelli organizzativi

Il decreto interviene anche sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il nuovo articolo 25-vicies inserisce tra i reati rilevanti per la responsabilità dell’ente il delitto previsto dall’articolo 437-bis del codice penale, con una sanzione pecuniaria da seicento a mille quote. La disposizione contempla inoltre il delitto previsto dall’articolo 612-quater del codice penale, con una sanzione da duecento a settecento quote, e prevede anche sanzioni interdittive.

Per le organizzazioni che sviluppano, producono o utilizzano professionalmente sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, la modifica rende quindi ancora più rilevante il rapporto fra governance tecnologica, misure di sicurezza, sorveglianza umana e sistema dei controlli interni.

In prospettiva organizzativa, sarà necessario valutare se i modelli adottati ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 siano adeguati a rappresentare anche i rischi collegati al ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale.

Danni causati dall’intelligenza artificiale: accesso alle prove

Una delle innovazioni con le conseguenze potenzialmente più ampie per imprese, professionisti e utenti riguarda il processo civile.

Gli articoli da 16 a 20 introducono strumenti specifici per le azioni di risarcimento del danno, contrattuale o extracontrattuale, cagionato nell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale.

Il problema affrontato dal legislatore è concreto: per chi subisce un danno può essere estremamente difficile dimostrare che cosa sia avvenuto all’interno di un sistema tecnologicamente complesso e quali errori o violazioni abbiano inciso sul risultato.

L’articolo 17 consente quindi al giudice, su istanza del danneggiato che presenti fatti ed elementi capaci di rendere verosimile la fondatezza della domanda, di ordinare alla controparte o a un terzo l’esibizione delle prove pertinenti relative al funzionamento del sistema.

Tra la documentazione espressamente indicata compaiono i registri del sistema, la documentazione sulla gestione dei rischi, le informazioni contenute nella documentazione tecnica e quelle relative alla sorveglianza umana.

L’ordine deve comunque rispettare necessità e proporzionalità e tenere conto della protezione dei segreti commerciali e delle informazioni riservate.

Particolarmente incisive sono le conseguenze della mancata collaborazione. Se una parte non esegue senza giustificato motivo l’ordine di esibizione, il giudice può desumerne argomenti di prova; quando l’inadempimento riguarda la documentazione espressamente individuata dalla norma, il giudice, valutati gli altri elementi, considera ammessi i fatti allegati dall’istante. Per il terzo inadempiente è prevista anche una sanzione pecuniaria.

La presunzione sul nesso causale

L’articolo 18 interviene su uno dei passaggi normalmente più complessi nelle controversie tecnologiche, e cioè la prova del collegamento tra violazione e danno.

Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689, il nesso di causalità fra violazione e danno è presunto, salvo prova contraria.

La norma non equivale a una responsabilità automatica per qualsiasi danno nel quale sia coinvolto un sistema di intelligenza artificiale. Opera sul piano probatorio e la presunzione è espressamente superabile mediante prova contraria.

Resta tuttavia una disposizione di notevole rilievo processuale, perché può modificare concretamente la distribuzione del rischio probatorio tra danneggiato e soggetto chiamato a rispondere.

Un profilo che richiederà attenzione interpretativa riguarda le condizioni necessarie affinché la presunzione possa operare: in particolare, il rapporto tra allegazione della violazione, prova del danno e individuazione dell’obbligo europeo concretamente inosservato.

Essere conformi al regolamento non esclude automaticamente la responsabilità

L’articolo 19 contiene un’altra precisazione significativa.

La conformità del sistema agli obblighi del regolamento europeo, anche quando certificata secondo le procedure previste dallo stesso regolamento, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto.

La certificazione di conformità, dunque, non può essere trattata come una sorta di immunità civilistica.

Il principio è rilevante per le strategie di compliance aziendale, e cioè rispettare gli obblighi regolatori rimane essenziale, ma la conformità normativa e la responsabilità per un danno concreto operano su piani che non coincidono necessariamente.

Azione diretta contro l’assicurazione

Il decreto interviene infine sul rapporto tra responsabilità civile e copertura assicurativa.

Il soggetto che intende agire per il risarcimento può chiedere al presunto responsabile se esista una polizza di responsabilità civile relativa al danno. Il destinatario deve comunicare entro trenta giorni l’esistenza del contratto, i suoi estremi e l’impresa assicuratrice.

Il danneggiato dispone inoltre di un’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione, nei limiti delle somme assicurate. Il soggetto indicato come responsabile deve partecipare al giudizio quale litisconsorte necessario.

La disposizione potrà incidere sia sulla gestione del contenzioso sia sul mercato delle coperture assicurative destinate ai soggetti che progettano, forniscono o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale.

Una disciplina già vigente, ma non ancora completamente autosufficiente

Il decreto entrerà in vigore il 30 settembre 2026, ma questo non significa che ogni sua previsione sia già immediatamente autosufficiente sul piano operativo.

L’articolo 21 stabilisce che i sistemi già oggetto di contratti, in sviluppo, in sperimentazione o già utilizzati dalle Forze di polizia devono essere resi compatibili con le disposizioni del Capo II del Titolo I entro un anno dall’entrata in vigore, quindi entro il 30 settembre 2027.

Lo stesso articolo precisa inoltre che, per le disposizioni del Titolo I la cui applicazione dipende dal regolamento europeo, devono essere rispettati i termini di applicazione previsti da quest’ultimo.

A ciò si aggiunge la necessità dei decreti previsti, fra l’altro, per il coordinamento degli spazi di sperimentazione e per la disciplina tecnica del riconoscimento biometrico.

Un ulteriore elemento da considerare è la clausola di invarianza finanziaria, le amministrazioni devono dare attuazione al decreto utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

Proprio il rapporto tra la complessità degli adempimenti – formazione, valutazioni d’impatto, controlli tecnici, registrazione, sicurezza e monitoraggio dei sistemi – e le risorse concretamente disponibili rappresenta uno dei profili da osservare nella fase applicativa.

Conclusioni

La peculiarità del decreto legislativo n. 160 del 2026 consiste nel collegare il quadro regolatorio europeo a settori nei quali l’utilizzo della tecnologia può incidere direttamente sui diritti fondamentali e sulla responsabilità giuridica: identificazione biometrica, attività investigativa, sicurezza dei sistemi ad alto rischio, responsabilità degli enti e risarcimento del danno.

Il legislatore privilegia un modello nel quale il risultato automatizzato resta subordinato al controllo umano e nel quale gli utilizzi biometrici più invasivi sono circoscritti da requisiti di necessità, autorizzazioni, limiti temporali e territoriali, valutazioni preventive e obblighi di tracciabilità.

Sul versante della responsabilità, al tradizionale apparato regolatorio si affiancano ora conseguenze penali e strumenti processuali civili specificamente pensati per affrontare le difficoltà derivanti dall’opacità e dalla complessità tecnica dei sistemi.

Molti effetti concreti dipenderanno, tuttavia, dalla disciplina attuativa e soprattutto dalle prime applicazioni giudiziarie. In particolare, la nuova fattispecie penale, la presunzione relativa del nesso causale e le regole sull’accesso alle prove pongono questioni interpretative che non possono essere considerate definitivamente risolte dal solo testo normativo.

Per approfondire:

- Decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 […] in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale», Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 214 del 15 settembre 2026. 

- Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale.

- Legge 23 settembre 2025, n. 132, «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale», in particolare articoli 3, 20 e 24.

- Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in materia di protezione dei dati personali trattati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati, richiamato dal decreto legislativo n. 160 del 2026. 

- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 160 del 
2026.

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