Introduzione
L’accessibilità digitale rappresenta oggi una delle sfide più rilevanti della trasformazione tecnologica; in un mondo dove la maggior parte delle interazioni e dei servizi avviene in formato elettronico, garantire pari opportunità di accesso diventa fondamentale per evitare nuove forme di esclusione sociale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre 1,3 miliardi di persone nel mondo vivono con disabilità significative[1]; come tale, l’adozione di strumenti normativi e tecnologici che assicurino inclusione e fruibilità universale diventa un obiettivo prioritario.
In questa direzione si colloca la Direttiva (UE) 2019/882[2], meglio conosciuta come European Accessibility Act (EAA), approvata nel 2019 e pienamente applicabile dal 28 giugno 2025. Essa amplia notevolmente il quadro giuridico europeo sull’accessibilità, ponendo l’accento non solo sui siti web e sulle applicazioni mobili, ma anche sui documenti elettronici.
Il quadro normativo
Il fondamento internazionale del diritto all’accessibilità è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[3], approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 2006 e ratificata dall’Unione Europea nel 2010. L’art. 9 della Convenzione obbliga gli Stati firmatari a garantire accesso equo e non discriminatorio all’ambiente fisico e digitale.
A livello europeo, un primo passo concreto è stata la Direttiva (UE) 2016/2102[4], che ha imposto agli enti pubblici di rendere accessibili i propri contenuti digitali, in conformità agli standard WCAG 2.1 di livello AA. In Italia, tale direttiva è stata recepita nel 2018[5], andando ad aggiornare la cosiddetta “Legge Stanca” (L. 4/2004)[6]. Tuttavia, questa normativa si limitava al settore pubblico, lasciando scoperta gran parte del settore privato.
Questa situazione ha generato un sistema disorganico: i privati non erano vincolati da obblighi specifici e potevano scegliere liberamente se adottare pratiche di accessibilità; anche all’interno delle pubbliche amministrazioni, l’attuazione è risultata disomogenea, con numerosi enti che continuavano a produrre documenti non conformi ai requisiti minimi.
Con l’European Accessibility Act si supera questa frammentazione, introducendo obblighi più estesi che riguardano prodotti, servizi e documenti informatici. Il decreto legislativo n. 82/2022[7] ha recepito la direttiva in Italia, stabilendo che dal 28 giugno 2025 la conformità ai requisiti di accessibilità è condizione necessaria per la circolazione di beni e servizi nel mercato europeo.
Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo ed esenzioni
L’European Accessibility Act stabilisce un insieme di requisiti uniformi di accessibilità, individuando con chiarezza cosa rientra nel suo campo di applicazione e chi è tenuto a rispettarne le disposizioni.
Sotto il profilo oggettivo, la direttiva si concentra sia sui prodotti sia sui servizi di maggiore impatto nella vita quotidiana dei cittadini europei. Sono quindi compresi gli hardware e i sistemi operativi destinati ai consumatori, i terminali self-service utilizzati per i pagamenti e per l’accesso a servizi regolamentati, le apparecchiature interattive che consentono di utilizzare servizi di comunicazione elettronica o di accedere a contenuti audiovisivi, oltre ai lettori di libri elettronici.
Per quanto riguarda i servizi, la disciplina copre le comunicazioni elettroniche (con l’esclusione dei sistemi di trasmissione machine-to-machine), l’accesso ai media audiovisivi, il trasporto passeggeri, biglietteria elettronica, informazioni di viaggio in tempo reale e terminali self-service interattivi presenti sul territorio dell’Unione. Rientrano inoltre i servizi bancari per i consumatori e il commercio elettronico.
Dal punto di vista soggettivo, la direttiva non si limita agli enti pubblici ma coinvolge anche gli operatori privati che immettono sul mercato i prodotti e i servizi inclusi nell’ambito di applicazione: si afferma così un principio di corresponsabilità: il rispetto degli obblighi non grava soltanto sul produttore del bene o sulla tecnologia utilizzata, ma si estende al fornitore del servizio e, in generale, a chiunque renda disponibili strumenti o informazioni digitali.
La direttiva prevede comunque delle esenzioni. Restano esclusi, a titolo esemplificativo, i media preregistrati e pubblicati prima del 28 giugno 2025, le mappe online se le informazioni essenziali sono fornite in formato accessibile e gli archivi digitali che non siano stati aggiornati dopo tale data. Le microimprese che offrono servizi sono altresì esentate quando gli obblighi di conformità comporterebbero oneri sproporzionati.
L’art. 25 del D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82 prevede un periodo transitorio che accompagna l’entrata in vigore dell’EAA: le disposizioni del decreto hanno effetto a partire dal 28 giugno 2025; tuttavia, fino al 28 giugno 2030, i fornitori di servizi possono continuare a erogare i propri servizi utilizzando i prodotti che legittimamente impiegavano prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi stipulati prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro naturale scadenza, purché il periodo residuo non ecceda cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Gli obblighi per i privati e le imprese
Per le imprese e i privati che rientrano nell’ambito di applicazione dell’European Accessibility Act, il primo adempimento fondamentale riguarda la verifica della conformità dei propri siti web e delle applicazioni mobili agli standard tecnici di accessibilità.
Tale verifica si fonda principalmente sulle Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1)[8] elaborate dal World Wide Web Consortium (W3C), le quali stabiliscono requisiti dettagliati per rendere i contenuti digitali percepibili, utilizzabili, comprensibili e robusti per tutte le categorie di utenti.
Oltre alle WCAG 2.1, le imprese devono considerare altri standard tecnici rilevanti, tra cui lo standard europeo UNI EN 301549 sui “Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT”, che definisce criteri estesi sia per software che per hardware interattivo[9].
L’adempimento non si esaurisce nella semplice verifica tecnica: la normativa prevede infatti l’obbligo di pubblicare, nel footer dei siti web e nella pagina informazioni delle applicazioni mobili, una dichiarazione di accessibilità, che illustra il livello di conformità dei servizi digitali e indica eventuali contenuti non accessibili e le modalità con cui l’utente può segnalarne le problematiche sia al Responsabile per l’accessibilità del sito o applicazione, che al Difensore Civico per il Digitale presso l’AgID.
Il secondo ambito di intervento riguarda la produzione e la pubblicazione di documenti elettronici in formati accessibili. Garantire la fruibilità dei documenti elettronici significa rendere i contenuti percepibili, comprensibili e navigabili da persone con disabilità visive, uditive, motorie, cognitive o psichiche, nonché da utenti con esigenze diverse di accesso. L’Allegato I dell’EAA precisa che le informazioni devono essere presentate in formati che possano essere fruiti attraverso più canali sensoriali, con caratteri leggibili e contrasto adeguato, con possibilità di conversione in formati alternativi e con una rappresentazione accessibile di ogni contenuto non testuale.
Conclusione
L’entrata in vigore dell’European Accessibility Act rappresenta un passaggio cruciale nel processo di trasformazione digitale: non si tratta più soltanto di conformarsi alle normative, ma di abbracciare una visione inclusiva che garantisca pari opportunità di accesso per tutti. Non più solo le Pubbliche Amministrazioni ma anche le organizzazioni sono chiamate a rafforzare le proprie tecnologie e rivedere le pratiche interne, affinché l’accessibilità digitale diventi una realtà concreta per ogni cittadino.
[1]World Health Organization, 2022, “Global report on health equity for persons with disabilities”
[2]Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. consultabile presso
[3]Convention on the Rights of Persons with Disabilities | OHCHR
[4]Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
[5]Decreto Legislativo del 10 Agosto 2018, n.106; “Riforma dell’attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”
[6]Legge 9 gennaio 2004, n. 4; “Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici.”
[7]Decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82; “Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi”.
[8]Web Accessibility Initiative (WAI), W3C
[9]UNI EN 301549: “Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi ICT”. Versione italiana del dicembre 2020. Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
