La notifica degli atti mediante PEC deve eseguirsi “esclusivamente” all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi quali individuati dall’art. 16-ter, comma 1, d.l. n. 179/2012.
La notifica degli atti mediante PEC deve eseguirsi “esclusivamente” all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi quali individuati dall’art. 16-ter, comma 1, d.l. n. 179/2012.