10 Marzo 2026
Progetto senza titolo
Pubblicazione immagine minore senza consenso: la Cassazione chiarisce quando spetta il risarcimento e come si calcola il prezzo del consenso.

La recente ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sez. III, n. 1169 del 20 gennaio 2026, interviene su un tema di stringente attualità, la pubblicazione non autorizzata dell’immagine di una minore su un sito web e su un profilo Facebook associativo.

Il caso è paradigmatico.

Una fotografia di una minorenne, accostata a una dicitura evocativa, viene diffusa senza il consenso dei genitori. L’illiceità è pacifica, ma il nodo è un altro: quale danno è risarcibile e a quali condizioni?

La decisione ribalta, in parte qua, l’impostazione della Corte territoriale. E segna un passaggio di sistema.


Il fatto illecito non basta

La Corte d’Appello aveva riconosciuto l’illiceità della pubblicazione, ma aveva escluso il risarcimento, ritenendo non provato un danno non patrimoniale effettivo.

La Cassazione conferma un principio ormai consolidato: il danno non patrimoniale non è “in re ipsa”.

Non basta cioè la violazione, occorre piuttosto la prova del pregiudizio conseguenza.

La fotografia non era ritenuta offensiva. La diffusione era stata temporanea. L’immagine era reperibile altrove. Questi elementi hanno condotto i giudici di merito a negare la prova del danno morale .

Il Supremo Collegio non censura questa valutazione, ma la qualifica come apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.


Ma il danno patrimoniale esiste

Qui si colloca la svolta.

La Corte territoriale aveva escluso il danno patrimoniale perché il sito non aveva finalità lucrative. Errore.

La Cassazione chiarisce un principio decisivo: l’assenza di scopo di lucro non esclude lo sfruttamento economico dell’immagine.

La fotografia della minore, esposta per quasi tre mesi, era stata utilizzata per attirare attenzione e accrescere il seguito dell’associazione.

Questo è sfruttamento. Anche se non c’è vendita diretta.


Il prezzo del consenso come criterio equitativo

La Suprema Corte richiama il criterio del “prezzo del consenso”.

In sintesi: se l’immagine viene utilizzata senza autorizzazione, il danno patrimoniale può essere quantificato nella somma che il titolare avrebbe ragionevolmente richiesto per concedere il consenso.

Non è necessario dimostrare un contratto mancato. È sufficiente valorizzare il vantaggio conseguito dal responsabile.

Si tratta di una liquidazione equitativa. Ma fondata su un parametro oggettivo.


L’immagine come bene economico

La pronuncia afferma con chiarezza un dato spesso sottovalutato: l’immagine della persona è un bene suscettibile di sfruttamento economico.

Non solo per personaggi noti. Anche per soggetti privi di notorietà.

Nel caso di specie, il volto della minore – ritratto in un contesto emotivamente connotato – è stato utilizzato come leva comunicativa. Questo integra un’utilità economica indiretta .

L’utilità, una volta accertata, si converte in danno. E impone il ristoro.


Minori e responsabilità aggravata

La presenza di una minore amplifica la portata sistemica della decisione.

La protezione dell’immagine del minore non è solo civilistica. Si innesta sul diritto fondamentale alla riservatezza e sulla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

L’ordinanza dispone, non a caso, l’omissione delle generalità ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Un segnale chiaro. La tutela deve essere effettiva.


Cosa cambia per associazioni e operatori digitali

La decisione impone una riflessione strategica.

Non è sufficiente dichiarare l’assenza di scopo di lucro. Non basta invocare finalità solidaristiche.

Ogni utilizzo dell’immagine altrui in contesti digitali, se idoneo ad attrarre consenso o visibilità, può generare responsabilità patrimoniale.

Il rischio è concreto. E riguarda enti, fondazioni, organizzazioni non profit, gestori di pagine social.


Conclusioni operative

La pronuncia n. 1169/2026 consolida un orientamento evolutivo.

Il diritto all’immagine viene letto in chiave dinamica. Non solo dignità, ma valore economico.

Chi gestisce contenuti on-line deve:

  • acquisire sempre un consenso espresso e documentato;
  • valutare la finalità comunicativa dell’uso dell’immagine;
  • considerare la potenziale liquidazione equitativa del prezzo del consenso;
  • prestare massima cautela quando sono coinvolti minori.

La superficialità comunicativa può tradursi in responsabilità civile. E in un esborso economico significativo.


L’appello dell’Osservatorio contro l’abuso delle immagini digitali

La diffusione incontrollata di immagini di minori negli ecosistemi digitali rappresenta una criticità sistemica crescente.

Non si tratta soltanto di una questione etica. È un tema giuridico. E di primaria rilevanza costituzionale.

L’Osservatorio Italiano sul Diritto delle Nuove Tecnologie lancia un appello pubblico rivolto a genitori, scuole, associazioni, enti non profit, operatori dell’informazione e gestori di piattaforme digitali.

L’immagine del minore non è contenuto. È identità. È dignità. È bene giuridico primario.

Il diritto all’immagine trova fondamento nell’art. 10 del codice civile, nella normativa sulla protezione dei dati personali e nei principi costituzionali che tutelano la persona.

Quando si tratta di minori, la soglia di protezione si eleva.

Il consenso deve essere espresso, informato e specifico. Non può essere presunto. Non può essere generico. Non può essere implicito.

E soprattutto, anche in presenza di consenso, occorre valutare la proporzionalità dell’esposizione.

La legittimità formale non esaurisce la responsabilità sostanziale.

La narrazione contemporanea tende a normalizzare l’esposizione digitale dei minori.

Album familiari trasformati in profili pubblici.
Eventi scolastici condivisi senza filtro.
Campagne associative che utilizzano volti infantili per attrarre attenzione emotiva.

Si tratta di una deriva pericolosa.

L’immagine del minore non può diventare leva comunicativa.

Ogni utilizzo che miri ad accrescere visibilità, consenso o seguito comporta un potenziale sfruttamento del valore simbolico ed economico dell’immagine stessa.

Questo vale anche per soggetti privi di scopo di lucro.

L’Osservatorio richiama tutti gli operatori digitali a un principio di prudenza rafforzata.

Prima di pubblicare un’immagine di un minore, occorre chiedersi:

È davvero necessario?
È proporzionato?
È conforme all’interesse superiore del minore?

La valutazione non può essere superficiale.

Deve essere meditata. Documentata. Responsabile.

Le richieste dell’Osservatorio

L’appello si articola in richieste concrete:

  1. Maggiore consapevolezza giuridica da parte delle famiglie.
  2. Linee guida interne vincolanti per scuole e associazioni.
  3. Procedure di consenso granulari e verificabili.
  4. Limitazione della diffusione pubblica delle immagini infantili.
  5. Formazione specifica in materia di protezione dei dati personali dei minori.

La protezione non è un adempimento burocratico. È una scelta culturale.

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