Tribunale di Firenze: inibitoria estesa ai dettaglianti e sanzioni per uso acritico dell’intelligenza artificiale
Con l’ordinanza del 14 marzo 2025 della Sezione Imprese del Tribunale di Firenze viene segnato quello che possiamo definire come un passaggio di straordinaria rilevanza non tanto nel contenzioso in materia di contraffazione di marchio, violazione del diritto d’autore e responsabilità nella filiera distributiva, quanto piuttosto sugli efetti dell’uso di strumenti di intelligenza artificiale generativa nell’attività forense e in giudizio.
Il provvedimento affronta infatti due snodi cruciali.
Da un lato, l’estensione delle misure cautelari anche ai rivenditori al dettaglio.
Dall’altro, l’utilizzo processuale di strumenti di intelligenza artificiale e le conseguenze derivanti dalle c.d. allucinazioni algoritmiche.
Il quadro che emerge è netto. E destinato a incidere profondamente sulla prassi forense.
1. Contraffazione di marchio: tutela anche contro chi rivende
La vicenda trae origine dall’iniziativa di un autore e titolare di un marchio figurativo registrato per la classe merceologica dell’abbigliamento, consistente in una rappresentazione grafica stilizzata – una bocca e due occhi riconducibili a un carrello della spesa capovolto – utilizzata anche quale “firma” distintiva delle proprie vignette satiriche.
L’autore ha scoperto che tali vignette erano state riprodotte su t-shirt prodotte da terzi senza autorizzazione. In alcuni casi le magliette riportavano anche il marchio registrato; in altri, soltanto le illustrazioni.
I capi venivano successivamente immessi in commercio tramite una rete di rivenditori, sia in negozi fisici sia attraverso canali on-line.
Ritenendo integrata una duplice violazione – contraffazione di marchio e plagio delle opere dell’ingegno – il titolare ha promosso ricorso cautelare ex artt. 129 c.p.i. e 156 l.d.a., ottenendo inizialmente il sequestro dei prodotti e la descrizione della documentazione contabile.
In sede di reclamo, la questione si è concentrata sull’estensione delle misure anche ai dettaglianti, i quali avevano eccepito la propria buona fede nell’acquisto delle magliette. Parallelamente, nel corso del giudizio è emerso che una delle difese aveva richiamato precedenti giurisprudenziali inesistenti, generati tramite uno strumento di intelligenza artificiale e non verificati.
Su tali presupposti si è pronunciato il Tribunale di Firenze con l’ordinanza del 14 marzo 2025, oggetto dell’analisi.
Il Collegio, nello specifico, ha ritenuto integrata la fattispecie di contraffazione con riferimento alle magliette che riproducevano non solo le vignette dell’autore, ma anche il marchio figurativo registrato n. 302021000009920.
La riproduzione grafica del segno distintivo, l’assenza di autorizzazione e la destinazione commerciale, sono tutti elementi sufficienti a configurare la violazione.
Il Tribunale chiarisce quindi un principio di rilievo sistemico: il marchio figurativo non può essere degradato a mero elemento ornamentale dell’opera. La sua riproduzione integra contraffazione, anche se inserita in un contesto grafico più ampio .
2. Diritto d’autore: responsabilità solidale lungo la catena distributiva
Il punto più significativo riguarda l’estensione dell’inibitoria ai dettaglianti.
Il Collegio afferma infatti che la violazione dei diritti patrimoniali d’autore è imputabile anche ai soggetti che hanno commercializzato le opere plagiarie, indipendentemente dalla loro buona fede.
La ratio è limpida. La tutela inibitoria prescinde dall’elemento soggettivo. È sufficiente l’oggettiva lesione del diritto di utilizzazione economica.
La buona fede può rilevare ai fini risarcitori, e non per escludere l’ordine di cessazione dell’illecito.
Si richiama, in tal senso, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione sulla responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. nella filiera della distribuzione .
Il commerciante è tenuto a verificare la liceità dei beni immessi sul mercato. L’ordinaria diligenza ex art. 1176 c.c. impone infatti controlli preventivi. La disattenzione non esonera.
3. Concorrenza sleale e agganciamento parassitario
Ulteriore profilo affrontato concerne l’art. 2598 c.c.
Il Tribunale ha ravvisato, in via sommaria, gli estremi dell’imitazione servile e dell’appropriazione di pregi altrui, valorizzando:
- la registrazione del marchio in classe 25 (abbigliamento);
- la commercializzazione diretta di t-shirt analoghe da parte del titolare;
- l’effetto confusorio generato sul mercato.
Si tratta di un’affermazione che amplia l’orizzonte della tutela cautelare. Non solo contraffazione e plagio, ma anche agganciamento reputazionale.
4. Periculum in mora: tutela pro futuro
Il Collegio conferma la sussistenza del periculum anche nei confronti dei rivenditori che avevano cessato la vendita dopo la notifica del ricorso.
La cessazione spontanea non neutralizza il rischio. La tutela cautelare guarda al futuro. È sufficiente la potenziale reiterazione dell’illecito per giustificare l’inibitoria.
5. Intelligenza artificiale e “allucinazioni” processuali
Il passaggio più innovativo, e veniamo quindi al dunque, riguarda la comparsa difensiva di una parte che aveva citato precedenti giurisprudenziali inesistenti, generati tramite uno strumento di intelligenza artificiale.
Il difensore ha riconosciuto che le massime erano frutto di una ricerca effettuata con ChatGPT e non adeguatamente verificate.
Il Tribunale qualifica il fenomeno come allucinazione di intelligenza artificiale: generazione di riferimenti giurisprudenziali inesistenti ma apparentemente plausibili .
La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. è stata però respinta in quanto mancante la prova del danno, e in quanto non emerge malafede qualificata, osservando in particolare che i riferimenti giurisprudenziali contestati si inserivano in una linea difensiva già articolata in primo grado, e non risultavano, quindi, funzionali a sorprendere il giudicante o a stravolgere l’assetto del contraddittorio, ma comunque il Collegio ha voluto evidenziare il disvalore dell’omessa verifica delle fonti.
Il messaggio è chiaro. L’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale in ambito forense richiede controllo umano rigoroso. La delega acritica è incompatibile con il dovere di diligenza professionale.
Ma vediamo meglio.
Il Collegio utilizza un’espressione di particolare rilievo concettuale: allucinazione di intelligenza artificiale.
Si tratta di un fenomeno noto nella letteratura tecnica. Il sistema produce contenuti plausibili ma non corrispondenti alla realtà fattuale o documentale.
Nel caso di specie, lo strumento ha generato riferimenti numerici coerenti nella forma, ma privi di riscontro negli archivi ufficiali della giurisprudenza.
La gravità non risiede nell’errore in sé, quanto piuttosto nella mancata verifica.
Ad ogni modo pur escludendo, come abbiamo appena visto, la condanna ex art. 96 c.p.c., il Tribunale evidenzia espressamente il disvalore dell’omesso controllo sulla veridicità delle fonti.
Questo passaggio è centrale.
L’impiego di strumenti di intelligenza artificiale non è vietato. Non è stigmatizzato in quanto tale.
È invece censurata la delega acritica.
Il difensore resta titolare esclusivo della responsabilità dell’atto. La ricerca automatizzata non attenua il dovere di diligenza professionale. L’art. 1176 c.c. e le regole deontologiche impongono un controllo umano effettivo.
In altre parole, l’algoritmo non è un co-difensore. È uno strumento.
6. Le implicazioni sistemiche per la professione forense
L’ordinanza offre una prima, significativa presa di posizione giurisprudenziale italiana sul tema dell’utilizzo processuale dell’intelligenza artificiale.
Emergono tre coordinate interpretative:
- l’errore generato da uno strumento di intelligenza artificiale non integra automaticamente mala fede processuale;
- la responsabilità dell’atto resta integralmente imputabile al professionista;
- l’omessa verifica delle fonti costituisce condotta censurabile sotto il profilo della diligenza.
Il precedente si inserisce in un contesto internazionale già segnato da casi analoghi, nei quali atti giudiziari contenevano citazioni giurisprudenziali fittizie.
Il diritto delle nuove tecnologie entra così nel cuore del processo civile, non come oggetto della controversia, ma come strumento operativo.
Considerazioni conclusive
L’insegnamento è chiaro.
L’intelligenza artificiale può assistere l’attività forense, non può sostituire il controllo critico.
La verifica delle fonti resta un presidio indefettibile di legalità. La responsabilità professionale è personale, e non è delegabile all’algoritmo.
L’innovazione tecnologica, per essere giuridicamente sostenibile, deve sempre rimanere governata dalla competenza umana
