17 Febbraio 2026
la sanzione del mercoled
Garante Privacy sanziona una multiutility per area riservata insicura, consensi preflaggati e marketing illecito. Multa da 300mila euro.

Con il provvedimento del 27 novembre 2025 (premere qui per leggere), il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione amministrativa di 300.000 euro a una grande società concessionaria di servizi pubblici locali (gestione idrica e rifiuti), accertando gravi e plurime violazioni in materia di sicurezza dei dati, trasparenza, consenso e limitazione della conservazione, connesse alla gestione dell’area riservata del sito web e alle attività promozionali.

Il caso assume particolare rilievo perché dimostra come anche soggetti operanti in regime di monopolio naturale siano tenuti a rispettare integralmente le regole del GDPR, senza scorciatoie giustificate da esigenze di “agevolazione” dell’utenza.


1. L’innesco dell’istruttoria

L’Autorità è intervenuta a seguito di una segnalazione che evidenziava come, per la registrazione all’area riservata, fosse sufficiente inserire codice fiscale e un qualunque indirizzo e-mail, senza alcuna verifica dell’identità del soggetto che effettuava l’accesso.

Attraverso l’area personale risultavano consultabili lo storico delle bollette e dei consumi, i dati anagrafici e di contatto e le informazioni contrattuali.

Un insieme informativo idoneo a delineare profili di consumo dettagliati, esposto on-line senza adeguate garanzie.


2. Le carenze di sicurezza: quando il “dato identificativo” non basta

Il Garante ha ritenuto inadeguato un sistema di autenticazione fondato esclusivamente sul codice fiscale, osservando che:

  • tale dato è oggi facilmente ricostruibile tramite strumenti liberamente accessibili in rete;
  • l’assenza di una verifica sull’indirizzo e-mail rende il sistema vulnerabile a accessi abusivi;
  • l’elevato numero di utenti potenzialmente coinvolti amplifica il rischio per i diritti e le libertà degli interessati.

È stata così accertata la violazione degli artt. 5, 24, 25 e 32 GDPR, per mancata adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, anche sotto il profilo della protezione dei dati fin dalla progettazione.


3. I consensi “automatici”: pre-flag e informazione carente

Ulteriore profilo critico ha riguardato la raccolta del consenso nell’ambito della procedura di registrazione.

Il form presentava infatti caselle di consenso già preselezionate per finalità promozionali e di customer satisfaction, diciture sovrapponibili e poco chiare e assenza di un link diretto e univoco all’informativa pertinente.

Il Garante ha ribadito un principio consolidato: la preselezione delle caselle è incompatibile con la nozione stessa di consenso, che deve essere libero, specifico, informato e inequivocabile.

Ne è derivata la violazione degli artt. 5, 6, 7 e 13 GDPR, nonché dell’art. 130 del Codice Privacy per le attività promozionali.


4. Trasparenza e basi giuridiche: una ricostruzione incoerente

L’Autorità ha evidenziato una confusione strutturale nella ricostruzione delle finalità e delle basi giuridiche del trattamento:

  • comunicazioni obbligatorie per legge venivano sovrapposte a attività di marketing;
  • il legittimo interesse veniva invocato in modo generico e indeterminato;
  • le informative risultavano contraddittorie, non consentendo all’utente di comprendere con chiarezza come e perché i dati venissero trattati.

Tale impostazione è stata ritenuta incompatibile con i principi di correttezza e trasparenza.


5. Conservazione dei dati: il tempo non è neutro

La società conservava i dati per finalità promozionali fino a cinque anni per i non clienti e fino a dieci anni per clienti ed ex clienti.

Il Garante ha ritenuto tali durate sproporzionate, poiché fondate su esigenze difensive e sulla durata dei rapporti contrattuali, elementi estranei alle logiche del marketing.

È stata quindi accertata la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. e) GDPR, ribadendo che:

la mancata revoca del consenso, col passare del tempo, è spesso frutto di inerzia o dimenticanza, non di una volontà attuale.


6. La decisione

Alla luce delle violazioni riscontrate, il Garante ha:

  • dichiarato illecito il trattamento dei dati personali;
  • ingiunto l’adozione di misure di sicurezza adeguate per l’area riservata;
  • imposto l’aggiornamento delle informative e dei meccanismi di raccolta del consenso;
  • ordinato la comunicazione delle misure adottate entro 30 giorni;
  • irrogato una sanzione amministrativa di 300.000 euro;
  • disposto la pubblicazione del provvedimento come sanzione accessoria.

7. Considerazioni conclusive

Il provvedimento afferma un principio di sistema di particolare importanza: l’accessibilità dei servizi digitali non può sacrificare la sicurezza e l’autodeterminazione informativa degli utenti.

Anche nei servizi pubblici locali, quindi, la semplificazione deve convivere con la protezione dei dati, il consenso non può essere “incorporato” o presunto e la sicurezza non è un optional organizzativo, ma un obbligo giuridico primario.

La gestione digitale del rapporto con l’utenza richiede progettazione consapevole, trasparenza reale e responsabilità effettiva.

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